(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34
                         del 9 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e  le  norme
internazionali,  con  i  principi  costituzionali  che  sanciscono il
ripudio della guerra come mezzo  di  risoluzione  delle  controversie
internazionali  e  secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto,
riconosce nella pace un diritto fondamentale della  persona  umana  e
dei  popoli  e  la  condizione irrinunciabile di ogni azione intesa a
promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi
la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.
   2. A tal fine promuove la cultura della pace  mediante  iniziative
culturali   e  di  ricerca,  di  educazione,  di  solidarieta'  e  di
informazione  tese  a  consolidare   e   sviluppare   la   tradizione
dell'Umbria come terra di pace.
   3.  Per  il  conseguimento  di  questi obiettivi la Regione assume
iniziative  proprie  e   favorisce   interventi   di   enti   locali,
associazioni,  istituzioni  culturali,  gruppi  di  volontariato e di
cooperazione internazionale presenti nella regione.
   4. Il Consiglio regionale, in situazioni di  eccezionalita'  e  di
emergenza,  puo',  concedere  contributi  straordinari finalizzati al
sostegno di specifici progetti ed iniziative  di  solidarieta'  anche
internazionale previa intesa con gli organi statali competenti.