(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 9 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme internazionali, con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona umana e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione intesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze. 2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di solidarieta' e di informazione tese a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace. 3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative proprie e favorisce interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione. 4. Il Consiglio regionale, in situazioni di eccezionalita' e di emergenza, puo', concedere contributi straordinari finalizzati al sostegno di specifici progetti ed iniziative di solidarieta' anche internazionale previa intesa con gli organi statali competenti.